Statuto
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE “CENTRO FIORENTINO STUDI GIURIDICI“
Art. 1 - Costituzione e Denominazione
E’ costituito in Firenze il “Centro Fiorentino Studi Giuridici”, avente natura di associazione culturale tra giuristi esperti delle materie penale, civile, tributaria, deontologica e materie collegate.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Firenze, via Enrico Poggi n. 1, la quale viene convenzionalmente eletta quale domicilio per tutti gli associati.
Art. 3 - Durata
L’Associazi0ne è costituita a tempo indetemainato.
Art. 4 - Scopo e Oggetto
L’Associazione, che non ha scopo di lucro ed è apolitica, ha per fine lo studio, la ricerca, la formazione e l'approfondimento, anche in collaborazione con tutte le Istituzioni forensi, con i Dipartimenti Universitari e con altre analoghe associazioni di giuristi sia italiane che dell’Unione Europea, delle tematiche in ambito giuridico di natura penale, civile, amministrativa, tributaria, deontologica e materie collegate.
Tali finalità sono perseguite attraverso:
- l'organizzazione e la promozione di convegni, conferenze, seminari, incontri di studio, dibattiti ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale;
- la progettazione e la gestione di.interventi formativi aventi come obiettivo l' aggiornamento, la formazione permanente e le specializzazioni;
- la promozione dell' immagine dell'Avvocatura nella società, valorizzando il ruolo e l'essenziale funzione di difesa dei diritti del cittadino e della collettività;
- la promozione della condivisione nell' Avvocatura dei valori del diritto e della giustizia, dei canoni deontologici e della funzione sociale della professione;
- la realizzazione di ricerche; - l'attività di consulenza anche attraverso gruppi di studio; - l'attività di preparaziione e diffusione di materiale informativo;
- la pubblicazione di periodici, articoli e libri;
- la promozione, l' organizzazione e la gestione di iniziative anche specifiche sulle tematiche di cui agli scopi associativi gestendo eventualmente tutti i seivizi ad essi connessi;
- la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed intemazionali;
- la collaborazione ed eventualmente la stipula di convenzioni ed accordi con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati e singole persone fisiche;
- il favorire lo scambio formativo/informativo anche organizzando visite a siti e attività di interesse;
- la collaborazione a studi e tirocinii didattici nelle professioni riconducibili ai fini statutari;
- la costituzione di reti telematiche come, ad esempio, siti intemet, forum, newgroup, mailing-list;
- l'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità dell'associazione.
Art. 5 - Associati
5.1 - Ammissione
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, indipendentemente da convinzioni politiche o religiose, tutti coloro che ne condividano le finalità, che siano riconosciuti studiosi qualificati nelle materie penale, civile, tributario, deontologico e collegate e che si impegnano ad approvare ed osservare lo Statuto dell`Associazione, gli eventuali regolamenti e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il numero degli associati è illimitato.
5.2 - Iscrizione
Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e la qualifica di associato si acquisisce con l'accettazione della domanda e l'ammissione è deliberata a maggioranza. L'Associazione è obbligata a dare motivazione scritta in caso di diniego.
5.3 - Quota associativa
In caso di ammissione, verrà consegnato all'associato un tesserino valido per tutto l'anno, previo versamento della quota sociale, la cui entità è stabilitaannualmente dal Consiglio Direttivo.
5.4 - Categorie associati
Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie: a - associati onorari: sono coloro i quali, per unanime riconoscimento del Consiglio Direttivo, si distinguono per la loro operosità e fattiva socialità. Non hanno diritto di voto e non sono obbligati ad alcuna contribuzione; b - associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato all”atto costitutivo o che hanno aderito all'associazione entro il 31 dicembre 2019. Essi hanno diritto di voto e sono soggetti a contribuzione; c - associati ordinari: sono coloro che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo e si impegnano ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti emanati e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché a versare annualmente la quota associativa. Ogni associato, esclusi quelli onorari ha diritto ad un solo voto. E' ammessa una sola delega scritta.
5.5 - Perdita della qualità di associato
La qualita di associato viene meno:
a - per dimissioni;
b - per recesso: chiunque aderisca all'Associazione, senza obbligo di farne parte per un determinato periodo, può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso ha effetto immediato) ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso purché la comunicazione di recesso sia fatta con un preavviso minimo di tre mesi (art. 24 comma 2 del C.C.);
c - per esclusione: l'associato che compie atti che arrecano pregiudizio e/o danno agli scopi e al patrimonio dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri, previa contestazione degli addebiti. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la comunicazione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, viene ricevuta dall'escluso, il quale, se non condivide la motivazione dell'esclusione, può adire il Collegio dei probiviri. In tal caso, l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
d - per decadenza: su delibera del consiglio Direttivo, da assumersi a maggioranza dei suoi membri, quando non venga pagata la quota associativa per due annualità consecutive. Gli associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione enon possono essere riammessi.
5.6 - Diritti e doveri degli associati
5.6.1 - Gli associati hanno diritto a:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto;
- eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
- chiedere la convocazione dell`Assemblea;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell”Associazione;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto purchè siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5.6.2 - Gli associati hanno il dovere di:
- osservare le norme statutarie nonché le direttive e le deliberazioni degli Organi Associativi;
- astenersi dal compiere qualunque atto che sia in contrasto con i fini sociali e che possa nuocere all'Associazione;
- essere in regola con gli obblighi sociali (quote associative, ecc.);
- impegnarsi per la promozione delle finalità sociali dell'Associazione;
- astenersi dallo svolgimento, nell'ambito della regione Toscana, pena l'esclusione, da attività alternative che contliggano con gli scopi sociali dell'Associazione: essi, cioè, non possono porsi in conflitto di interessi con l'Associazione medesima. Per le altre regioni si rende necessario uno specifico accordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione; - la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea; - la qualità di associato non è in ogni caso trasmissibile.
Art. 6 - Organi dell”Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- ll Presidente;
- ll Presidente Onorario;
- Il Segretario generale;
- ll Tesoriere;
- ll Collegio dei Revisori dei conti;
- ll Collegio dei Probiviri.
Art 7 - L'Assemblea dei soci
7.1 - Composizione
L'Asselnblea è composta da tutti gli aderenti all'Associalione, è l'organo sovrano dell'Associazione stessa e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
7.2 - Convocazione
L'Assemblea ordinaria degli associati viene convocata dal Presidente presso la sede sociale ogni qualvolta lo ritenga necessario per deliberare: sul rinnovo delle cariche sociali, sui programmi dell'attività sociale, sull'applicazione del regolamento interno, per la ratifica dell'entità della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e sulle proposte pervenute per iscritto da parte degli associati e, comunque, almeno una volta all'anno, nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 30 aprile, per l`approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea ordinaria degli associati può essere convocata anche su richiesta avanzata da almeno un decimo degli associati con domanda motivata inoltrata al Presidente, nonché a richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea straordinaria degli associati viene convocata dal Presidente, per importanti eventi e/o circostanze ed ha competenza sulle seguenti materie: a - modifiche dello Statuto;
b - eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, di fondi e di capitali durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dallo Statuto;
c - scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
d - devoluzione del patrimonio. La convocazione delle asseml›lee deve essere disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione: quest'ultima può aver luogo un'ora dopo la prima. L'avviso deve essere affisso almeno dieci (10) giorni prima della data di effettuazione nella sede sociale e comunicata a mezzo posta ordinaria. ll Consiglio direttivo, può, comunque, decidere ogni altra forma di pubblicità della convocazione dell'Assernblea. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolalmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tuttii membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno degli associati in tal caso l'assemblea dovrà aver luogo entro venti (20) giomi dalla data della richiesta.
7.3 - Quorum costitutivo e quorum deliberativo
L'Assemblea ordinaria degli associati è validamente costittrita e atta a deliberare, in prima convocazione, quando in essa sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati e le delibere sono prese a maggioranzadi voti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere sono prese a maggioranza di voti. Nel conteggio delle maggioranze non si tiene conto degli associati astenuti. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è necessario che siano, presenti i 3/4 (tre quarti) degli associati e per la validità della delibera occorre il voto non inferiore alla maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
7.4 - Modalità di votazione ll voto non pìuò essere espresso per corrispondenza, deve essere palese e manifestato per alzata di mano, per appello nominale, o a scrutinio segreto per le questioni che riguardano le persone. Le modalità del voto sono deliberate dall'assemblea a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente. Hanno diritto di voto gli associati iscritti all'associazione da almeno 30 giomi.
7.5 - Verbalizzazione delle deliberazioni Le deliberazioni delle Assemblee degli associati devono constare da un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ll verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei presenti, le modalità ed il risultato delle votazioni.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
8.1 - L'Associazione è anmiinistrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ed è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque sino ad un massimo di undici membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
8.2 - l Consiglieri devono essere associati dell'Associazione, durano in carica, salvo dimissioni o revoca, per quattro anni, sono rieleggibili anche più volte e svolgono gratuitamente la loro attività.
8.3 - Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza del Consiglio, questi s'intende decaduto per intero ed occorre far luogo alla sua rielezione. ln caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica sino alla prossima assemblea, al cui ordine del giomo deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.
8.4 - Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a - l'elezione, tra i suoi membri, nella prima riunione dopo il conferimento del mandato, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
b - la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi indicati dall'Assemblea ed particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
c - deliberare sull'organizzazione di convegni, seminari, corsi, nonché sulla partecipazione ad iniziative analoghe da altri promosse;
d - deliberare sulla realizzazione di ricerche e sulla cura e pubblicazione di volumi e periodici;
e - deliberare sui compensi di eventuali collaboraton estemi;
f - la stipula di atti e contratti in genere inerenti l'attività dell'associazione;
g - la facoltà di redigere con apposito regolamento che, in confonnità alle norme del presente statuto, disciplina gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Tale regolamento deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;
h - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
i - l'approvazione della relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori del Conti da sottoporre, successivamente, all”approvazione dell'Assemblea;
l - l'espletarnento delle operazioni di ammissione di nuovi aderenti, di recesso, di decadenza e esclusione dei propri aderenti;
m - la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'esecuzione delle relative delibere;
n - la sostituzione dei Consiglieri responsabili di assenze ingiustificate per più di tre riunioni consecutive con il primo dei Consiglieri non eletti che abbia conseguito la votazione migliore;
8.5 - Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dal almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è disposta mediante posta ordinaria o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione dell'awiso, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza, fatto salvo in caso di urgenza, un minor termine che, comunque, non può essere inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. ll Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito ed idoneo a deliberare anche in assenza della suindicata formalita, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Collegio dei Revisori dei Conti al completo.
8.6 - ll Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con il voto di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
8.7 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Per le deliberazioni di ordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo ed in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e non può svolgere più di due mandati consecutivi.
Al Presidente spetta:
a) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) l'ordinaria amministrazione dell'associazione;
c) la convocazione e la Presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
d) l”esecuzione delle deliberazioni dei su indicati due organi, la sorveglianza del buon andamento amministrativo dell'associazione, la verifica dell'osservanza dello Statuto, di cui promovue ogni eventuale riforma che si rendesse necessaria;
e) la facoltà di contrarre obbligazioni per conto dell'Associazione, ma nei limiti delle presunte esigenze e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari o postali, nonche operare apertura di c/c bancari e postali e gestirli. Tale facoltà potrà essere delegata, in tutto o in parte ad altra persona all'uopo delegata.
Art. 10 - Il Vice Presidente
ll Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione e funzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio della propria funzione.
Art. 11 - Il Presidente Onorario
La carica di Presidente onorario è proposta dal Consiglio Direttivo, e approvata/ratificata dall'Asselnblea degli associati, con riferimento ad una erninente personalità del mondo culturale o giuridico. La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso. ll Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art. 12 - Il Segretario
12.1 - ll Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell”esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell`Associazione.
12.2 - Il Segretario attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti da un Consigliere. Il segretario non può svolgere la propria attività per piu di due mandati consecutivi.
Art 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione annotando tutte le entrate e le uscite e prowede, conservando la relativa documentazione, alla riscossione delle quote sociali, dei contributi e degli introiti di qualsiasi genere ed effettua i pagamenti su indicazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non puo svolgere la propria attivita per piu di due mandati consecutivi
Art. 14 - Elezioni delle cariche sociali
Le cariche sociali vengono rinnovate ogni quattro anni in occasione dell'Assemblea generale ordinaria degli associati, mediante votazione di liste che dovranno essere predisposte e presentate dalla Commissione Elettorale. Lo svolgimento delle votaziom sarà controllato da una Commissione Elettorale nominata dall'Asseniblea dei soci. Ogni associato potrà cancellare uno o più nominativi di candidati. Gli associati aventi diritto di voto sono quelli iscritti nel libro sociale almeno trenta (30) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
Art. 15 - Commissione Elettorale
La Commisione Elettorale viene eletta dall'Assembela degli associati ed è composta da tre associati con i seguenti compiti:
a) nomina del Presidente della Commissione Elettorale;
b) consultazione fra gli associati per comporre la lista dei canditati per il nuovo Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio deiProbiviri;
c) preparazione delle schede per la consultazione elettorale;
d) definizione della data della consultazione elettorale;
e) spoglio dell'avvenuta consultazione elettorale, definizione della graduatoria, verbalizzazione dei risultati ed esposizione pubblica degli stessi.
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
16.1 - Qualora l'Associazione lo ritenga opprtuno o comunque quando ciò è previsto dalla legge in virtù del superamento dei limiti stabiliti per gli Enti del Terzo Settore, potrà o dovrà nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di uno (1) ad un massimo di tre (3) membri eletti dall'Assemblea degli associati.
16.2 - Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397, comma 2, c.c.
16.3 - Per la durata in carica e la rieleggibilità dei Revisori dei Conti valgono le stesse norrne stabilite dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
16.4 - I Revisori dei Conti hanno il compito di sorvegliare e controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione con verifiche periodiclie delle scritture contabili, dei libri sociali, dei documenti amministrativi nonché di redigere la relazione da presentare all'Assemblea generale degli associati per l'approvazione del bilancio consuntivo.
16.5 - I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 17 Collegio dei Prbiviri
17.1 - ll Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, è composto da almeno tre (3) membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata preparazione professionale, uno dei quali viene investito della carica di Presidente, dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
17.2 - Al Collegio dei Probiviri è deferita la soluzione delle vertenze che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, nonché dei conflitti di competenza tra i dirigenti e di quelli per l'inosservanza delle norme statutarie. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
17.3 - Nessun associato può iniziare un giudizio legale riguardante l'oggetto sociale verso un altro associato senza avere prima demandato la risoluzione della vertenza al Collegio dei Probiviri. Parimenti, nessun associato potrà avanzare richiesta alcuna in forma legale all'Associazione prima che il Collegio dei Probiviri si sia pronunziato.
17.4 - ll Collegio dei Probiviri è convocato su richiesta del Presidente dell'Associazione o della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Patrimonio associativo - Entrate
Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituiti da:
- versamenti effettuati dai fondatori originari;
- delle quote associative annuali;
- da erogazioni liberali degli associati o che dovessero occasionalmente pervenire ad opera di terzi;
- da redditi derivanti dal patrimonio;
- da proventi realizzati dallo svolgimento della sua attività;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive che devono avere carattere marginale e, comunque, funzionale agli scopi primari dell'Associazione, nel qual caso l'attività non deve essere organizzata in forma imprenditoriale, ma deve rimanere una delle attività svolte direttamente dall'Associazione, i cui elementi caratteristici sono: la occasionalità delle attività, la non concorrenzialità sul mercato, il rapporto tra risorse e ricavi e il rapporto tra entrate ed i servizi. 18.1 - ll patrimonio dell'Associazione è indivisibile fino a quando l'associazione resta in vita.
18.2 - Tale patrimonio e risorse finanziare possono essere utilizzati soltanto per realizzare gli Scopi dell'Associazione.
18.3 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versameni ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
18.4 - I versamenti effettuati sono, comunque, a fondo perduto. I versamenti, pertanto, non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione.
Art. 19 - Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e regolarmente documentate.
Art. 20 - Il Bilancio
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea degli Associati, unitamente al bilancio preventivo per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo in cui si riferisce.
Art. 21 - Modifiche statutarie
Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sociale possono essere effettuate nei seguenti casi:
1) su proposte avanzate ed approvate dall'Assemblea generale degli associati.
2) su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e, successivamente, approvate dall'Assemblea degli associati. 3) su proposte avanzate dai singoli associati e, successivamente, approvate dall'Assemblea generale degli associati.
Per modificare e/o integrare lo Statuto sociale occorre la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 22 - Scioglimento e liquidazione
22.1 - A norma dell'art. 21. comma 3. del C.C., l'Associazione può essere sciolta per qualunque causa con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati da assumersi con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati che risultino regolarmente iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima della convocazione.
22.2 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio in favore di enti aventi scopi affini al proprio.
Art. 23 - Trasparenza
Ogni associato ha la facoltà, ai fini della trasparenza contabile e/o amministrativa di consultare le scritture contabili e la situazione patrimoniale, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed al Presidente dei Revisori dei Conti.
Art. 24 - Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto occorre fare riferimento alle norme in materia di Enti di cui al Titolo Il - Capo Ill (articoli 36 e segg.) del C.C., nonché al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alle altre norme che regolano la materia.